In conformità all’ art. 45 del  D.Lgs. 81/2008  e s.m.i. (D.Lgs. 106/09) e secondo i contenuti riportati negli Allegati III e IV, D.M. 388/03 Estratto D.M. 388/03:

 

Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita’ svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

 

Gruppo A:
I) Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

 

II) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

 

III) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

 

Gruppo B: aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

Gruppo C: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

2. La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo’ avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

 

3. Per le aziende o unita’ produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attivita’ svolta. – 16 ore

 

4. Per le aziende o unita’ produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto. – 12 ore

 

Easy Safety Group eroga corsi di formazione per addetti al primo soccorso per aziende di gruppo A,B e C

 

La formazione delle sopradette figure della sicurezza può essere erogata presso l’azienda cliente o presso la nostra sede di Arese.

 

Scarica il modulo d’iscrizione – Corsi Primo Soccorso

 

Contattateci per maggiori informazioni